The Full Story
STATUTO
Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva
denominata “CINGHIARE DINGHY ACADEMY A.S.D.”, con sede in Monopoli in Costantino da Monopoli, n. 24. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 2 – Colori ed emblema sociale
2.1) I colori sociali sono il bianco e il blu. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un cinghiale
Articolo 3 – Scopi
3.1) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3.2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e più in generale degli sport marini, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3.3) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
3.4) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
3.5) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
3.6) L'Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.
Articolo 4 - Durata
4.1) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 5 - Domanda di ammissione
5.1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
5.2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.
5.3) La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5.4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.5) La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
5.6) L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l’attività velica e degli sport marini, o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.
Articolo 6 – Soci e loro categorie
I Soci si distinguono in:
6.1) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;
6.2) Soci Atleti: sono Soci che svolgono e hanno svolto negli ultimi quattro anni attività velica a livello agonistico e sportivo;
6.3) Soci Sostenitori: sono Soci che abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con l’usufrutto temporaneo o la donazione di beni;
6.4) Soci Onorari: sono Soci (Persone fisiche o Enti) invitati a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei Soci per particolari meriti sportivi, professionali, scientifici o istituzionali. La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale e da quelle straordinarie.
6.5) Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
La distinzione di denominazione è esclusivamente interna all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno eguali diritti ed obblighi. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo; il numero dei soci è illimitato.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
7.1) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
7.2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15.
7.3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
7.4) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Decadenza dei soci
8.1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
8.2) Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
8.3) L'associato radiato non può essere più ammesso.
8.4) I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Articolo 9 - Organi sociali
9.1) Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea
10.1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
10.2) L'assemblea deve essere convocata almeno cinque giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
10.3) L'Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.
10.4) Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
10.5) Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10.6) L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10.7) La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
10.8) L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
10.9) Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10.10) L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
10.11) L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
10.12) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
10.13) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
Articolo 11 - Partecipazione all’assemblea
11.1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
11.2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell’associazione.
Articolo 12 - Assemblea ordinaria
12.1) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
12.2) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni quattro anni a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
13.1) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Validità assembleare
14.1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.3) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14.4) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare l’alienazione o l’acquisto di beni immobili e la modifica dello statuto, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 dei votanti.
Articolo 15 - Consiglio Direttivo
15.1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da quattro consiglieri se, all’atto della convocazione il numero dei soci aventi diritto di voto è minore o uguale a 100, è formato da sei consiglieri, qualora il numero dei soci aventi diritto al voto all’atto della convocazione è superiore a 100. Almeno la metà dei consiglieri devono essere Soci Atleti o Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità:
• È eletto Presidente il candidato a tale carica appartenente alla lista più suffragata, sono eletti Consiglieri tutti e due o quattro i Soci che appartengono alla stessa lista, a seconda che i consiglieri da eleggere siano 4 o 6. Altri due Consiglieri sono eletti tra i Soci più votati non appartenenti a nessuna lista.
• Qualora il numero dei soci aventi diritto al voto all’atto della convocazione sia superiore a 100 va eletto anche il Collegio dei Probiviri
• Ogni Socio, con diritto di voto, può votare una lista e due candidati tra i Soci non appartenenti a nessuna lista.
• Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri eletti il Vice-Presidente che dovrà essere un Socio Atleta.
• Almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni, devono essere depositate presso la Segreteria dell’Associazione le liste dei candidati. Le stesse devono essere sottoscritte in modo leggibile da ciascun candidato ed essere presentate da un Socio presentatore, non candidato, che se ne dichiara responsabile. Nello stesso termine innanzi indicato devono essere presentate le candidature dei Soci che non appartengono ad alcuna lista.
15.2) La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
15.3) Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
Qualora il consiglio direttivo sia composto da più di tre membri, il tesoriere può essere eletto come carica autonoma. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
15.4) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva da esso riconosciuti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
15.5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.6) In caso di parità prevale il voto del presidente.
15.7) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 - Dimissioni
16.1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
16.2) Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
16.3) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo
17.1) Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di almeno un giorno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi per video o teleconferenza. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente
Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo
18.1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10, comma 7;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione;
h) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.
Articolo 19 - Il Presidente
19.1) Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi
sociali.
19.2) Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Articolo 20 - Il Vice-Presidente
20.1) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 - Il Segretario e Il Tesoriere
21.1) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
21.2) Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
21.3) La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere anche assolte congiuntamente da un medesimo Consigliere
Articolo 22 - Collegio dei Probiviri
22.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti compreso il Presidente, sono eletti dall'assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci che abbiano compiuto 30 anni di età, che facciano parte dell’associazione da almeno tre anni e che abbiano svolto, anche in passato attività velica livello agonistico. Il requisito dell’anzianità di appartenenza al sodalizio sarà applicabile a partire dal secondo mandato.
22.2) Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il collegio potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci del sodalizio con le stesse caratteristiche di eleggibilità, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
22.3) Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il presidente del circolo e con i membri del consiglio direttivo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri. Il Collegio dei Probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
Articolo 23 - Compiti del Collegio dei Probiviri
23.1) Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
a) sovraintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto;
b) controllare l'attività della segreteria;
c) dirimere eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci garantendo agli associati il contraddittorio e due gradi di giudizio emettendo in merito le proprie decisioni che possono essere impugnate dinanzi all’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste, con ricorso da presentare entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Inoltre il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 24 - Il rendiconto
24.1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
24.2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
24.3) L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16 comma 2.
Articolo 25 - Anno sociale
25.1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 26 - Patrimonio
26.1) I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
Articolo 27 - Le Sezioni
27.1) L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 28 - Clausola compromissoria
28.1) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.
Articolo 29 - Scioglimento
29.1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
29.2) L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.
Articolo 30 - Norma di rinvio
30.1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.