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The Full Story

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una Associazione sportiva non riconosciuta denominata “CINGHIARE DINGHY ACADEMY Associazione Sportiva Dilettantistica”.

 
Articolo 2 - Sede

2.1) L’Associazione ha sede nel Comune di Polignano a Mare, in via Albert Bruce Sabin n. 55.

2.2) L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nella stessa Regione.

2.3) In caso di trasferimento della sede legale in altra Regione sarà necessaria una delibera dell’Assemblea straordinaria.

2.4) L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 3 – Colori sociali

I colori sociali sono il bianco e il blu.

 

Articolo 4 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “Associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

 

Articolo 5 – Oggetto

5.1) L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

5.2) È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. n.36/2021 e successive modificazioni.

5.3) L’Associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’Organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare quelle connesse alla disciplina della vela, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

5.4) Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA), riconosciuti dal Coni e dal CIP.

5.5) L’Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dal Dipartimento dello Sport.

5.6) Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

5.7) L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. n.36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

5.8) A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’Associazione.

5.9) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e/o dal CIP, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'Organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell’attività velica.

 

Articolo 6 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

6.1) Riconoscimento a fini sportivi - Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando  incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.

6.2) Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’Organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6.3) Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo

6.4) L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n.39/2021

6.5) Certificazione - L’Associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica. 

 

Articolo 7 – Durata

7.1) L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dell’Assemblea straordinaria degli associati.

7.2) In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione

 

Articolo 8 - Domanda di ammissione

8.1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

8.2) Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle FSN, DSA ed EPS cui l’Associazione è affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

8.3) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
8.4) Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni alcuna nel rispetto di quanto dispone l’art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

8.5) La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

8.6) La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

8.7) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

8.8) I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

8.9) La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione (art.11).

8.10) L’Assemblea dei soci può deliberare una quota di ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.

8.11) La quota associativa, sia di ingresso che annuale, è personale, non rimborsabile, non cedibile a terzi, non trasmissibile agli eredi, non rivalutabile.

8.12) L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che pratichino l’attività velica e degli sport marini, o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

 

Articolo 9 – Soci e loro categorie

9.1) I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;

- Soci Atleti: sono Soci che svolgono e hanno svolto negli ultimi quattro anni attività velica a livello agonistico e sportivo;

- Soci Sostenitori: sono Soci che abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con l’usufrutto temporaneo o la donazione di beni;

- Soci Onorari: sono Soci (Persone fisiche o Enti) invitati a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei Soci per particolari meriti sportivi, professionali, scientifici o istituzionali. La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale e da quelle straordinarie.

- Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

9.2) La distinzione di denominazione è esclusivamente interna all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno eguali diritti ed obblighi. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo; il numero dei soci è illimitato.

 

Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci

10.1) L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

10.2) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali (ordinarie e straordinarie), nonché dell'elettorato attivo e passivo qualunque sia l’ordine del giorno. Il socio minorenne potrà candidarsi alle cariche elettive dopo il raggiungimento della maggiore età. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale.

10.3) Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

10.4) I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’Assemblea né esercitare il diritto di voto.

10.5) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 18.

10.6) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale e ogni altra struttura dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

10.7) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11 - Decadenza dei soci

11.1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto (art. 37).

11.2) Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.

11.3) L'associato radiato non può essere più ammesso.

11.4) I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.

 

Articolo 12 - Organi sociali

9.1) Gli Organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Revisore Unico, qualora ricorrano le condizioni di legge per la nomina di tale organo;

e) il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea (ex. Articolo 10)

13.1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. È convocata in sessione ordinaria e straordinaria, sentito il Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

13.2) L'Assemblea deve essere convocata almeno cinque giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione ovvero pubblicazione sul sito internet e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica (all’indirizzo e-mail o pec riportato nella domanda di ammissione o comunicato successivamente), nonché con altri mezzi di telecomunicazione-telematici.

13.3) Qualora l’Assemblea non possa essere svolta in presenza, può anche riunirsi per video o teleconferenza. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

13.4) Nell’avviso della convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, o l’ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.

13.5). L'Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.

13.6) Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.7) Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.8) L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

13.9) La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

13.10) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

13.11) Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

13.12) L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

13.13) L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

13.14) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

13.15) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l’Associazione è affiliata.

 

Articolo 14 - Partecipazione all’Assemblea

14.1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

14.2) I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

14.3) Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l’elenco degli associati aventi diritto di voto. La pubblicazione di detto elenco avviene con la messa a disposizione ai soci prima di costituire l’Assemblea nel luogo ove questa si deve tenere.

14.4) Contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’Assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

14.5) Ogni socio ha diritto ad un voto

14.6) Ciascun socio può essere portatore di deleghe conferite da altri soci in regola con il pagamento delle quote sociali, nel numero massimo di una se il numero dei soci dell’Associazione è sino a cento, di due oltre i cento soci.

14.7) La delega deve essere redatta per iscritto, riportante il cognome e nome del delegante e del delegato, e sottoscritta; va utilizzato il modulo posto in calce alla lettera di convocazione e potrà essere trasmessa dal socio delegante alla segreteria dell’Associazione.

 

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

12.1) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

12.2) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, del conto consuntivo e del bilancio di previsione, alle elezione a scrutinio segreto degli Organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza esclusiva dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo, o che comunque sia sottoposti legittimamente al suo esame.

 

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata e si svolge con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria e delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;

- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- elezione degli Organi sociali elettivi decaduti;

- trasformazione e scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;

nonché quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno la metà più uno degli associati (lettera a) comma 9 dell’articolo 13), i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 17 - Validità Assembleare

17.1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti di persona o per delega due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.4) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare l’alienazione o l’acquisto di beni immobili e la modifica dello statuto, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 dei votanti.

 

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

18.1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da quattro Consiglieri se, all’atto della convocazione il numero dei soci aventi diritto di voto è minore o uguale a cento, è formato da sei Consiglieri, qualora il numero dei soci aventi diritto al voto all’atto della convocazione è superiore a cento. Almeno la metà dei Consiglieri devono essere Soci Atleti o Soci Fondatori.

18.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità:

• È eletto Presidente il candidato a tale carica appartenente alla lista più suffragata, sono eletti Consiglieri tutti e due o quattro i Soci che appartengono alla stessa lista, a seconda che i Consiglieri da eleggere siano 4 o 6. Altri due Consiglieri sono eletti tra i Soci più votati non appartenenti a nessuna lista.

• Qualora il numero dei soci aventi diritto al voto all’atto della convocazione sia superiore a 100 va eletto anche il Collegio dei Probiviri

• Ogni Socio, con diritto di voto, può votare una lista e due candidati tra i Soci non appartenenti a nessuna lista.

• Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri eletti il Vice-Presidente che dovrà essere un Socio Atleta.

• Almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni, devono essere depositate presso la Segreteria dell’Associazione le liste dei candidati. Le stesse devono essere sottoscritte in modo leggibile da ciascun candidato ed essere presentate da un Socio presentatore, non candidato, che se ne dichiara responsabile. Nello stesso termine innanzi indicato devono essere presentate le candidature dei Soci che non appartengono ad alcuna lista.

18.3) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale (FSN), o  Ente di Promozione Sportiva (EPS)  o Disciplina Sportiva Associata (DSA), che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva da esso riconosciuti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

18.4) La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

18.5) Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Qualora il Consiglio direttivo sia composto da più di cinque membri, il tesoriere può essere eletto come carica autonoma.

18.6) Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

18.7) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.8) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

18.9) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 19 – Dimissioni

19.1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

19.2) Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

19.3) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l’Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

 

 

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1) Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di almeno un giorno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

20.2) Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi per video o teleconferenza. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente

 

Articolo 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

21.1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

  2. deliberare l’importo della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività dell’Associazione.

  3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

  4. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13, comma 9;

  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

  6. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’Assemblea;

  7. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;

  8. delegare parte delle responsabilità e affidare incarichi a soci per singoli comparti e/o singole iniziative;

  9. Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione;

  10. nominare il Direttore del Circolo tra i soci in possesso di particolari competenze e capacità tecniche ed Organizzative, riconoscendogli un eventuale compenso compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

  11. assumere ogni atto gestionale che non rientri nelle materie di competenza esclusiva dell’Assemblea generale dei soci.

21.2) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

 

Articolo 22 - Il Presidente

22.1) Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali.

22.2) Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

 

Articolo 23 - Il Vice-Presidente

23.1) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

23.2) In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

Articolo 24 - Il Segretario e Il Tesoriere

24.1) Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

24.2) Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

24.3) La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere anche assolte congiuntamente da un medesimo Consigliere

 

Articolo 25 - Revisore Unico

1. Il revisore unico è eletto dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

2. Il revisore unico è nominato al ricorrere dei requisiti di legge per la nomina di tale organo o facoltativamente su delibera dell’Assemblea.

3. Il revisore unico, ove non obbligatorio per legge, è organo meramente facoltativo, ma ove nominato opera in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

4. Il revisore unico dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e decade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

5. La carica di revisore unico è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Direttore di Circolo.

6. Il revisore unico relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio.

 

Articolo 26 - Collegio dei Probiviri

26.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti compreso il Presidente, sono eletti dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci che abbiano compiuto 30 anni di età, che facciano parte dell’Associazione da almeno tre anni e che abbiano svolto, anche in passato attività velica livello agonistico. Il requisito dell’anzianità di appartenenza al sodalizio sarà applicabile a partire dal secondo mandato.

26.2) Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del collegio, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il collegio potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci del sodalizio con le stesse caratteristiche di eleggibilità, i membri mancanti sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

26.3) Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente del circolo e con i membri del Consiglio direttivo.

26.4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

26.5) Il Collegio dei Probiviri deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

 

Articolo - 27 Compiti del Collegio dei Probiviri

27.1) Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

  1. sovraintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto;

  2. controllare l'attività della segreteria;

  3. dirimere eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci garantendo agli associati il contraddittorio e due gradi di giudizio emettendo in merito le proprie decisioni che possono essere impugnate dinanzi all’Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste, con ricorso da presentare entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

27.1) Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione. I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Articolo 28 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli Organi dell’Associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale, ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

 

Articolo 29 - Il rendiconto

29.1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'Associazione.

29.2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

29.3) L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato

29.4) L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 19 comma 2.

 

Articolo 30 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 31 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate connesse all’attività istituzionale, o anche di natura commerciale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Articolo 32 - Le Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della Associazione.

 

Articolo 34 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V, Capo I del D.Lgs. n.36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

 

Articolo 35 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Le riunioni con i rappresentanti degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni deve essere convocata entro i primi 120 giorni dall’inizio del quadriennio olimpico.

 

Articolo 36- Clausola compromissoria

36.1) Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’Associazione aderisce.

36.2) In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’Associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.

36.3) La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

36.4) L’arbitrato avrà sede nella sede sociale dell’Associazione, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

 

Articolo 37 – Scioglimento

37.1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

37.2) L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Articolo 38 - Norma di rinvio

38.1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto. si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.36/2021, e successive modifiche, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

38.2) Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.

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Il presente Statuto è stato approvato dall’Associazione nella riunione dell’Assemblea straordinaria del 25 novembre 2023.

Articolo 1 - Denominazione e sede
Articolo 2 - Sede
Articolo 3 – Colori sociali
Articolo 4 – Corrispondenza
Articolo 5 – Oggetto
Articolo 7 – Durata
Articolo 8 - Domanda di ammissione
Articolo 9 – Soci e loro categorie
Articolo 9 – Soci e loro categorie
Articolo 11 - Decadenza dei soci
Articolo 12 - Organi sociali
Articolo 14 - Partecipazione all’Assemblea
Articolo 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea (ex. Articolo 10)
Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Articolo 15 - Assemblea ordinaria
Articolo 16 - Assemblea straordinaria
Articolo 17 - Validità Assembleare
Articolo 21 - Compiti del Consiglio Direttivo
Articolo 18 - Consiglio Direttivo
Articolo 37 – Scioglimento
Articolo 19 – Dimissioni
Articolo 34 – Prestazioni di Lavoro e Volontari
Articolo 22 - Il Presidente
Articolo 23 - Il Vice-Presidente
Articolo 24 - Il Segretario e Il Tesoriere
Articolo 36- Clausola compromissoria
Articolo 38 - Norma di rinvio
Articolo 35 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Articolo 6 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione
Articolo 33 - Devoluzione del patrimonio
Articolo 32 - Le Sezioni
Articolo 31 – Patrimonio
Articolo 30 - Anno sociale
Articolo 29 - Il rendiconto
Articolo 28 – Obblighi di comunicazione
Articolo - 27 Compiti del Collegio dei Probiviri
Articolo 26 - Collegio dei Probiviri
Articolo 25 - Revisore Unico
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